Sez. 6, Sentenza n. 8827 del 14/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150468 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - NON IMPUGNANTE - NON DESIGNATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - NON IMPUGNANTE - NON DESIGNATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo di notificazione d'avviso di deposito della sentenza dibattimentale al difensore non impugnante dell'imputato è sancito soltanto se l'imputato stesso lo abbia designato nella dichiarazione di impugnazione. Pertanto se erroneamente viene notificato l'avviso al difensore nominato in momento successivo, il termine di presentazione dei motivi decorre dalla prima notifica, poiché la seconda è del tutto irrilevante. (V mass n 143107; (V mass n 142486; (Conf mass n 146350; (Conf mass n 144103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)