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Sez. 3, Sentenza n. 9701 del 06/10/1997 (Rv. 508560 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA | Disdetta - Termine ex art. 3 della legge - Computo - Disciplina generale ex. art. 2963 cod. civ. comma quarto - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508560-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA

Il termine di cui all'art. 3 della legge n. 392 del 1978, che rientra tra quelli cosiddetti "a ritroso", nei quali cioè la legge assume come giorno di partenza non quello che si suole indicare come il "dies a quo", ma il "dies ad quem", a cominciare dal quale il termine si fa decorrere all'indietro, non si sottrae alla regola, di applicazione generale in tema di computo del tempo, dell'art. 2963, comma quarto cod. civ. e dunque si consuma nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale, secondo il sistema della computazione civile, non "ex numerazione", ma "ex nominatione dierum".

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)