Sez. 5, Sentenza n. 1970 del 04/02/2015 (Rv. 634167 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni e diritti alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi - Art. 10 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Presunzione "iuris et de iure" d'inclusione nell'attivo ereditario - Termine "a ritroso" - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni, il termine di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, applicabile "ratione temporis", che prevedeva una presunzione "iuris et de iure" d'inclusione nell'attivo ereditario dei beni alienati a titolo oneroso dal "de cuius" negli ultimi sei mesi, al fine di scongiurare depauperamenti preordinati a ridurre il carico impositivo dell'erede, rientra tra quelli "a ritroso", in cui la legge assume come inizio il "dies ad quem", e si consuma, ai sensi dell'art. 2693 cod. civ., nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato rientrare nel termine la vendita stipulata il 30 giugno 1997 da una persona defunta il 30 dicembre 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 9 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)