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Sez. 3, Sentenza n. 2198 del 26/09/1967 (Rv. 329364 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1967-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329364-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*

La presunzione di colpa che, in tema di circolazione stradale, grava sul conducente di veicolo senza guida di rotaie, per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, non vale ad escludere il principio fondamentale della responsabilita per fatto illecito, che e pur sempre quello della causalita efficiente. La predetta presunzione ha carattere sussidiario e, pertanto, cede al concreto accertamento delle concause e del grado di incidenza delle rispettive colpe nella produzione dell'evento. (Cfr. 597-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)