Sez. 3, Sentenza n. 2198 del 26/09/1967 (Rv. 329364 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
La presunzione di colpa che, in tema di circolazione stradale, grava sul conducente di veicolo senza guida di rotaie, per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, non vale ad escludere il principio fondamentale della responsabilita per fatto illecito, che e pur sempre quello della causalita efficiente. La predetta presunzione ha carattere sussidiario e, pertanto, cede al concreto accertamento delle concause e del grado di incidenza delle rispettive colpe nella produzione dell'evento. (Cfr. 597-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)