Sez. 3, Sentenza n. 774 del 10/03/1969 (Rv. 339094 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - INDAGINE SULL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - INDAGINE SULL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
L'affermazione della responsabilita del conducente del veicolo investitore, il quale non abbia fornito la prova liberatoria idonea a superare la presunzione posta dall'art. 2054 cod.civ., non preclude la indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato. La presunzione anzidetta non vale, infatti, ad escludere il principio fondamentale della responsabilita per fatto illecito, che e pur sempre quello della causalita efficiente, ma ha carattere sussidiario, e cede, pertanto, di fronte al concreto accertamento di concause che siano concorse a produrre l'evento dannoso. (V. 2478-67, massima n. 329779 2198-67, massima n. 329364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)