Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 17/06/1985 (Rv. 441235 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA TRA IL CONCEDENTE ED UN TERZO AVENTE AD OGGETTO UN APPEZZAMENTO DI TERRENO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO RELATIVAMENTE ALLA PARTE DI QUELL'APPEZZAMENTO DA LUI CONDOTTO - SUCCESSIVA STIPULAZIONE TRA IL CONCEDENTE E L'AFFITTUARIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA AVENTE AD OGGETTO LA PARTE DEL FONDO CONDOTTA ED ALTRA PORZIONE DI TERRENO LIMITROFO IN SOSTITUZIONE DELLA ALTRA PARTE DEL FONDO CONDOTTO E NEL FRATTEMPO, VENDUTA AL TERZO - VALORE ED EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA TRA IL CONCEDENTE ED UN TERZO AVENTE AD OGGETTO UN APPEZZAMENTO DI TERRENO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO RELATIVAMENTE ALLA PARTE DI QUELL'APPEZZAMENTO DA LUI CONDOTTO - SUCCESSIVA STIPULAZIONE TRA IL CONCEDENTE E L'AFFITTUARIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA AVENTE AD OGGETTO LA PARTE DEL FONDO CONDOTTA ED ALTRA PORZIONE DI TERRENO LIMITROFO IN SOSTITUZIONE DELLA ALTRA PARTE DEL FONDO CONDOTTO E NEL FRATTEMPO, VENDUTA AL TERZO - VALORE ED EFFETTI.*
Qualora l'affittuario coltivatore diretto - esercitato il diritto di prelazione sul terreno da lui condotto, facente parte del più vasto appezzamento oggetto del preliminare di compravendita tra il concedente ed il terzo - stipuli successivamente con il proprietario un preliminare di compravendita, con la specificazione che esso avviene in attuazione del "diritto di prelazione", avente ad oggetto una porzione del fondo condotto ed altra porzione di terreno limitrofo, in sostituzione dell'altra parte del fondo condotta, e venduta nel frattempo al terzo, non si configura una rinuncia al diritto di riscatto per la porzione alienata al terzo, né un contratto a favore di questi, bensì una regolamentazione contrattuale della situazione giuridica creata dall'Esercizio del diritto di prelazione con modificazione ex tunc, cioè dalla data di tale Esercizio, dell'effetto traslativo riguardo all'oggetto e così con la conseguente esclusione ab origine di quella porzione di fondo dall'oggetto dell'esercitato diritto di prelazione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)