Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004 (Rv. 569585 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Art. 8 L. n. 590 del 1965 - Proposta di alienazione del fondo notificata al coltivatore ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione - Condizioni - Limiti - Modalità - Trasmissione di contratto preliminare di compravendita indicante un prezzo unitario per il fondo agricolo nel suo complesso di estensione più ampia della porzione condotta in affitto dal coltivatore - Idoneità - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di prelazione agraria, è irrituale e priva di effetti la "denuntiatio" effettuata mediante trasmissione di contratto preliminare indicante un prezzo unitario per il fondo agricolo nel suo complesso (irrilevante in tal caso essendo che oggetto del detto preliminare sia un fondo condotto in affitto, per porzioni separate, da una pluralità di affittuari ovvero un fondo solo parzialmente oggetto di affitto, per essere la residua parte nella piena disponibilità della parte alienante), giacché l'avente diritto, che nel caso può esercitare la prelazione attribuitagli dalla legge solo relativamente ad una porzione del più ampio appezzamento di terreno, non risulta a tale stregua posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Ne consegue, per un verso, che i termini per il valido esercizio della prelazione (nei confronti del promittente venditore) rimangono in tale ipotesi sospesi fino a quando non intervenga l'atto definitivo di vendita, perfezionatosi il quale (con la parte indicata nel contratto preliminare o con altro soggetto) il titolare del diritto di prelazione ha titolo per agire in retratto (contro l'acquirente), dovendosi la "denuntiatio" invalida (in quanto, nel caso, priva del prezzo della quota di spettanza del conduttore) equiparare alla fattispecie della "denuntiatio" totalmente omessa di cui all'art. 8, quinto comma, L. n. 590 del 1965; e, per altro verso, che l'eventuale dichiarazione dell'oblato di volere acquistare tutto il (più ampio) fondo oggetto del contratto di compravendita non configura l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi del suindicato art. 8 L. n. 590 del 1965, ma integra una mera proposta contrattuale di acquisto che, come tale, può essere accettata o meno dal promittente venditore.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)