Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30955 del 29/11/2018 (Rv. 651572 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - MODO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Evento futuro - Collegamento ad esso del tempo dell'adempimento di una prestazione - Natura giuridica - Termine ad adempiere - Configurabilità - Disciplina degli elementi accidentali del contratto - Applicabilità - Esclusione - Disciplina sul tempo dell'adempimento - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - MODO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, la "semplice richiesta" del Comune nell'ambito di un atto d'obbligo relativo ad una compravendita immobiliare), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, la realizzazione di parcheggi in esecuzione di un "Peep"), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento di cui agli artt. 1183 ss. c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)