Sez. 2, Sentenza n. 17125 del 09/08/2011 (Rv. 618901 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - IN GENERE | Evento futuro - Natura giuridica - Termine ad adempiere - Configurabilità - Disciplina degli elementi accidentali del contratto - Applicabilità - Esclusione - Disciplina sul tempo dell'adempimento - Rilevanza - Impossibilità di verificazione - Criteri - Volontà delle parti - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie relativa al compenso professionale per un progetto tecnico differito all'erogazione di finanziamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - IN GENERE
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)