Sez. 6, Sentenza n. 1310 del 26/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204804 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Termine | Trasmissione al tribunale degli atti ex art. 291 comma primo cod. proc. pen. - Perentorietà del termine di 5 giorni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Termine
In tema di riesame delle misure coercitive a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 309 quinto comma cod. proc. pen. e relativo all'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame degli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen. comma primo, ha natura perentoria. Ne consegue che l'inosservanza di tale termine è sanzionata con la perdita di efficacia della misura impugnata ai sensi dell'art. 309 comma decimo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)