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Sez. 3, Sentenza n. 3630 del 24/10/1996 Cc. (dep. 23/11/1996) Rv. 206528 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Parziale invio al Tribunale del riesame di atti utilizzati per l'emissione della custodia cautelare - Equiparazione all'omesso inoltro - Conseguenze: applicazione della sanzione ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206528-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il parziale invio di atti utilizzati per l'emissione della custodia cautelare, da parte dell'organo procedente al Tribunale del riesame, deve equipararsi all'omesso inoltro con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 309, comma dieci, cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva). (Nell'enunciare tale principio la S.C. ha affermato che esso potrebbe subire una eccezione solo nel caso in cui il lacunoso invio concernesse atti di nessuna rilevanza probatoria e noti alle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)