Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 21/06/1965 (Rv. 312498 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - CONFERIMENTO DEI TERRENI - UTILIZZAZIONE DAL PROPRIETARIO - LIMITI.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - CONFERIMENTO DEI TERRENI - UTILIZZAZIONE DAL PROPRIETARIO - LIMITI.*
In base all'art. 36, terzo comma, della legge regionale siciliana n.104 del 1950, modificato dal decreto legislativo presidenziale Reg. Sic. 5.8.1952 n.12, deve ritenersi che dalla data in cui il piano di conferimento diventa esecutivo viene trasferito all' ente di riforma un possesso ideale del bene, nel senso che lo stesso deve essere dall'ente destinato in conformità dei suoi piani e della legge, mentre la gestione dei terreni da conferire resta immutata sino al termine dell'annata agraria in corso al momento del sorteggio al contadino assegnatario, ossia sino alla data dell'effettiva assegnazione. Sino a tale momento i terreni restano quindi soggetti alla precedente gestione e possono, pertanto, continuare ad essere utilizzati o direttamente dal proprietario ovvero da coloro a cui, a qualsiasi titolo, competa il diritto (reale o personale) di godimento, in quanto soltanto l'atto di assegnazione segua il momento del passaggio coatto di proprietà e di risoluzione di tutti i negozi compiuti sui beni espropriati (arg ex art. 1 legge regione Sicilia 25 luglio 1960 n. 29). (V. 1559/64).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)