Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/04/2001 (Rv. 545592 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI DI COLONIZZAZIONE, DI RIFORMA E DI SVILUPPO | Sicilia - Passaggio coatto della titolarità e del godimento dei fondi rustici soggetti a conferimento all'ente di riforma - Rispettivo momento determinativo.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI DI COLONIZZAZIONE, DI RIFORMA E DI SVILUPPO
In tema di riforma agraria per la Sicilia, la disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della legge regionale n. 104 del 1950 (secondo cui "dalla data in cui le singole parti del piano di conferimento diventano esecutive, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione") va interpretata nel senso che, al decreto di approvazione del piano di conferimento, va attribuita efficacia immediatamente traslativa dei terreni conferiti in favore dell'ESA a far data dal momento in cui le singole parti del piano diventano esecutive, con conseguente acquisto, da parte dell'ESA stesso, del potere di disposizione di cui all'art. 834 cod. civ., mentre quello di godimento, per espressa previsione dell'ultima proposizione dell'art. 36 citato, è ritardato fino alla scadenza dell'annata agraria, onde conseguire la finalità della continuità nella conduzione dei fondi.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 36, Legge Reg. Sicilia 05/08/1952 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)