Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 17/04/1972 (Rv. 357716 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - POTERE DI FATTO SULLA COSA DANNEGGIATA - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - POTERE DI FATTO SULLA COSA DANNEGGIATA - SUFFICIENZA.*
Anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa puo, dal danneggiamento di questa, risentire un danno patrimoniale, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere, non essendovi necessaria identita fra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprieta o di godimento. (nella specie, l'attore che era stato riconosciuto in un precedente giudizio possessore di un fondo, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato deflusso delle acque piovane da detto fondo; deflusso impedito dal proprietario del fondo inferiore che aveva ostruito il canale di scarico delle acque). (V 3832'69, mass n 344153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)