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Sez. 1, Sentenza n. 8362 del 09/07/1992 (Rv. 478113 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Disposizioni relative ai beni soggetti ad aliquote diverse - Cessioni di aziende | Esclusione dalla cessione di determinati beni aziendali - Cessione di azienda - Configurabilità di azienda - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478113-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Disposizioni relative ai beni soggetti ad aliquote diverse - Cessioni di aziende

Sussiste cessione di azienda, agli effetti dell'imposta di registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purché risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell'azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva (o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)