Sez. 1, Sentenza n. 11149 del 13/12/1996 (Rv. 501306 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI SOGGETTI AD ALIQUOTE DIVERSE - CESSIONI DI AZIENDE | Nozione - Azienda non in esercizio o ad attività sospesa - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI SOGGETTI AD ALIQUOTE DIVERSE - CESSIONI DI AZIENDE
Ai fini dell'imposta di registro, la sussistenza di una cessione di azienda non è condizionata all'attualità della gestione dell'azienda medesima, infatti, un complesso di beni si qualifica come azienda anche se l'attività economica in funzione della quale esso è organizzato non sia ancora iniziata o sia stata sospesa, essendo sufficiente che il complesso stesso sia caratterizzato dalla obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa, e - cioè - a realizzare la finalità cui quella organizzazione tende.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 7, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)