Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 27/01/2006 (Rv. 589746 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Infrazione al codice della strada - Mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine indicato nel verbale di accertamento - Natura di titolo esecutivo di detto verbale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Opposizione al verbale di accertamento - Determinazione della entità della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine indicato nel verbale di accertamento della infrazione, e di opposizione a detto verbale, non potendo riconoscersi ad esso, per effetto della scadenza del termine per l'oblazione, la qualità di titolo esecutivo, spetta al potere discrezionale del giudice determinare l'entità della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto commesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)