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Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24/03/2004 (Rv. 571480 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Ordinanza ingiunzione - Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571480-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta; ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)