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Sez. L, Ordinanza n. 34861 del 29/12/2024 (Rv. 673323-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Integrazione salariale per il personale dipendente da vettori aerei - Svolgimento di attività lavorativa - Omessa comunicazione preventiva all'INPS - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con l. n. 160 del 1988 - Conseguenze - Decadenza dal diritto all'integrazione - Eccezione - Attività finalizzata esclusivamente alla conservazione delle pregresse licenze di volo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di integrazione salariale - nella specie per il personale dipendente del settore aereo - la decadenza dai benefici - comminata, ex art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 conv. con l. n. 160 del 1988, per il caso di mancata preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento di nuova attività lavorativa - è esclusa nei soli casi in cui l'attività svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. (La S.C., in applicazione del principio, ha affermato detta decadenza per difetto di comunicazione all'Inps dell'attività svolta, in quanto questa non era funzionale al solo mantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, ma anche alla conclusione del contratto di lavoro con altro vettore).

Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/2004 num. 2249 art. 1 bis, Decreto Legge 05/10/2004 num. 2249 art. 1 ter, Legge 03/12/2004 num. 291, Legge 31/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)