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Sez. L - , Sentenza n. 3116 del 09/02/2021 (Rv. 660348 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Integrazione salariale - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Nozione - Omessa comunicazione all'INPS - Conseguenze - Decadenza dal diritto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660348-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all'INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all'INPS l'attività preparatoria di addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)