Sez. L, Sentenza n. 109 del 10/01/1987 (Rv. 449899 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE NELL'ALBO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI DI PROFESSIONISTA - SOSTITUZIONE DELL'INPGI ALL'INPS NEL RAPPORTO ASSICURATIVO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE NELL'ALBO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI DI PROFESSIONISTA - SOSTITUZIONE DELL'INPGI ALL'INPS NEL RAPPORTO ASSICURATIVO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Ove un lavoratore subordinato, che di fatto svolga mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga successivamente iscritto con effetto retroattivo nello apposito albo dal consiglio dell'ordine, nel rapporto assicurativo - costituito automaticamente insieme al rapporto di lavoro - all'INPS si sostituisce l'INPGI che ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione così come retrodatata, mentre il datore di lavoro può ripetere dall'INPS quanto in precedenza già versato; inoltre quest'ultimo, ove non provveda a regolarizzare la posizione assicurativa del giornalista versando i contributi suddetti nel termine di trenta giorni dal provvedimento di iscrizione (ex art. 8 legge n. 1122 del 1955), è tenuto altresì al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile (ex art. 12 della legge cit.). (V 3291/85, mass n 440957; (V 2640/80, mass n 406380).*
Riferimenti normativi: Legge 09/11/1955 num. 1192 art. 8, Legge 09/11/1955 num. 1192 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)