Sez. 2, Sentenza n. 672 del 30/01/1979 (Rv. 396836 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DEL PROPRIETARIO DEI DUE FONDI AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE DI ESSI - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DEL PROPRIETARIO DEI DUE FONDI AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE DI ESSI - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
A norma del secondo comma dell'art 1062 cod civ, la Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia e impedita dalla contraria manifestazione di volonta del proprietario dei due fondi al momento della separazione di essi. La manifestazione di volonta diretta ad impedire il sorgere della servitu per destinazione del padre di famiglia, puo rinvenirsi non solo in una clausola negoziale in cui espressamente si conviene di voler escludere il sorgere della corrispondente situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ma anche in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volonta di lasciare immutata la situazione di fatto che, in forza di legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitu, convertendosi in una situazione di diritto. (V 3466/68, mass n 336602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)