Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 18/03/1986 (Rv. 445155 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - IMPEDIMENTO ALLA COSTITUZIONE PER MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ CONTRARIA - "FACTA CONCLUDENTIA" - IRRILEVANZA - CLAUSOLA ESPRESSA DI ESCLUSIONE DELLA PREDETTA COSTITUZIONE O CLAUSOLA CON CONTENUTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI LASCIARE IMMUTATA LA SITUAZIONE DI FATTO - IDONEITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - IMPEDIMENTO ALLA COSTITUZIONE PER MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ CONTRARIA - "FACTA CONCLUDENTIA" - IRRILEVANZA - CLAUSOLA ESPRESSA DI ESCLUSIONE DELLA PREDETTA COSTITUZIONE O CLAUSOLA CON CONTENUTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI LASCIARE IMMUTATA LA SITUAZIONE DI FATTO - IDONEITÀ.*
A norma del secondo comma dell'art. 1062 cod. civ., l'impedimento alla Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deriva da una fattispecie negoziale, consistente in una manifestazione di volontà contraria al sorgere della servitù, contenuta in seno al negozio, con cui si attua la separazione della proprietà tra i due fondi. Tale disposizione non è desumibile da "facta concludentia", ma può rinvenirsi tanto in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, quanto in una qualsiasi clausola, il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto. (V 966/76, mass n 379616; (V 1291/73, mass n 363888; (V 857/71, mass n 350726; (V 2702/70, mass n 349159; (V 2434/70, mass n 348681; (Conf 6864/82, mass n 424517; (Conf 3389/81, mass n 413970; (Conf 672/79, mass n 396836; (Conf 1180/73, mass n 363720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)