Sez. 2, Sentenza n. 17018 del 19/08/2005 (Rv. 584863 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione - Spedizione a mezzo del servizio postale - Ammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 22 della predetta legge, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, va escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perché pervenuto con tale mezzo e non consegnato personalmente dal ricorrente in cancelleria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)