Sez. 5, Sentenza n. 3129 del 15/01/1980 Ud. (dep. 05/03/1980) Rv. 144567 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - MOTIVAZIONE - GENERICO RICHIAMO ALL'ART 133 COD PEN - INSUFFICIENZA.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - MOTIVAZIONE - GENERICO RICHIAMO ALL'ART 133 COD PEN - INSUFFICIENZA.*
Nel determinare la misura della pena il giudice deve manifestare, attraverso la motivazione, il procedimento logico seguito in aderenza ai criteri indicati dall'art 133 cod pen, dando quindi dimostrazione di aver valutato globalmente la gravita del reato e la personalita del reo e quindi di non aver superato i confini dell'area della discrezionalita, non essendo sufficiente a motivare la sua decisione il generico richiamo all'art 133 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)