Sez. 2, Sentenza n. 932 del 03/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151882 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - VALUTAZIONE GLOBALE DEI FATTI E DELLA PERSONALITÀ DEL REO - SUFFICIENZA - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: MOTIVAZIONE CONGRUA.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - VALUTAZIONE GLOBALE DEI FATTI E DELLA PERSONALITÀ DEL REO - SUFFICIENZA - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: MOTIVAZIONE CONGRUA.*
L'irrogazione della pena nella sua concretezza più che un processo logico costituisce il risultato di una intuizione, conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, incensurabile in Cassazione se congruamente motivata. (Conf mass 148766; (Conf mass 145350; (Conf mass 140859; (V mass 149768, sulla necessità che il giudice dia adeguata giustificazione dell'uso del potere discrezionale; V. Mass. 144567 sulla insufficienza di un mero richiamo all'art. 133 cod. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)