Sez. 2, Sentenza n. 1045 del 02/07/1976 Ud. (dep. 22/01/1977) Rv. 135126 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INOPPUGNABILITA - LIMITI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INOPPUGNABILITA - LIMITI.*
Le ordinanze concernenti la riunione dei giudizi, sia che la riunione venga disposta sia che venga negata, sono inoppugnabili, trattandosi di provvedimenti discrezionali, come tali insindacabili in Sede di legittimita. Tale principio resta valido anche se le motivazioni addotte siano censurabili per ragioni di Forma o di merito, tranne che si risolvano in un provvedimento abnorme.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)