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Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 18/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160603 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - DISCREZIONALITÀ - INOPPUGNABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160603-01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - DISCREZIONALITÀ - INOPPUGNABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

La sospensione del procedimento rientra, di norma, nella facoltà discrezionale del giudice di merito, e non è impugnabile, a meno che non abbia riflessi sullo stato di detenzione dell'imputato. (fattispecie: rigetto di istanza di sospensione in attesa della definizione di altro procedimento per reati, in ipotesi, unificabili per la continuazione). (V mass n 135126; (V mass n 151720; (anche, in tema di sospensione o rinvio del procedimento ai fini della continuazione tra reati giudicandi in procedimenti diversi, contrasto rv: 900089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)