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Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 21/06/2013 (Rv. 626859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. - Successiva invocazione della responsabilità del convenuto ex art. 2051 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione tempestiva dei fatti costitutivi di tale diversa pretesa - Necessità - Mero richiamo alla norma di legge che disciplina tale forma di responsabilità speciale - Insufficienza.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626859-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)