Sez. 3, Sentenza n. 4446 del 25/02/2014 (Rv. 630181 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di risarcimento del danno - Riferimento alla colpa del danneggiante - Successiva evocazione dell'art. 2051 cod. civ. - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all'attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai genitori di una minore vittima di un grave infortunio dopo aver partecipato ad una lezione di nuoto, avendo costoro, in primo grado, dedotto la colpa della società convenuta, in quanto, al momento del sinistro, il pavimento dello spogliatoio-doccia era sdrucciolevole perché bagnato e privo di tappetini antiscivolo, salvo poi dolersi della mancata applicazione - da parte del giudice di merito - dell'art. 2051 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)