Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 06/04/2006 (Rv. 588594 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorso per cassazione per "error in procedendo" - Ammissibilità - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nei pur ristretti limiti di sindacabilità delle decisioni rese secondo equità dal giudice di pace, é ammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si lamenti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'errato accoglimento di un'eccezione di nullità del provvedimento opposto per difetto della prova scritta, trattandosi di eccezione concernente la violazione di una norma processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)