Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 01/12/2003 (Rv. 568580 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione per errori "in procedendo" - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In materia di procedimento civile, è ammissibile, pur nei ristretti limiti di sindacabilità delle decisioni rese secondo equità dal giudice di pace, il motivo di ricorso per cassazione con cui si lamenti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'omesso esame dell'eccezione di nullità del provvedimento opposto per totale carenza della prova scritta, trattandosi di eccezione concernente la violazione di norma processuale, che, se accolta, comporta la revoca del decreto opposto, anche se non preclude l'esame del merito della pretesa creditoria nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione instaurantesi a seguito dell'opposizione, nel corso del quale il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)