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Sez. L, Sentenza n. 1159 del 16/02/1990 (Rv. 465374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRETTIVE DETTATE DALL'IMPRENDITORE IN VIA PROGRAMMATICA - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRETTIVE DETTATE DALL'IMPRENDITORE IN VIA PROGRAMMATICA - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*

Il criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che nel primo oggetto della prestazione è il risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire con proprio rischio, nel secondo invece è l'energia lavorativa stessa che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'impresa ed esplica con il vincolo della subordinazione, cioè secondo direttive e sotto la vigilanza ed il controllo dell'imprenditore, vincolo questo che è ravvisabile anche quando si manifesti in direttive dettate dall'imprenditore in via programmatica in relazione alla speciale natura della prestazione, quale quella consistente in attività di tipo professionale (nella specie: attività di ostetrica presso una casa di cura). (Conf 2472/86, mass n 445566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)