diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2472 del 09/04/1986 (Rv. 445566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - CRITERI.*

Il criterio differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è il risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni e quindi con organizzazione autonoma e con propri rischi, secondo invece oggetto della prestazione è l'energia lavorativa stessa che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'impresa ed esplica secondo direttive e sotto la vigilanza ed il controllo dell'imprenditore, vincolo questo che è ravvisabile non solo quando si estrinsechi in ordini continui, dettagliati e rigorosamente vincolanti, ma anche quando si manifesti in direttive dettate dall'imprenditore in via programmatica in relazione alla speciale natura della prestazione (nella specie consistente in attività professionale di tipo intellettuale). (V 5748/84, mass n 497419; (V 7606/83, mass n 432220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)