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Sez. T, Sentenza n. 32982 del 17/12/2024 (Rv. 673257-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas naturale - Traslazione dell'imposta - Contribuente consumatore finale - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673257-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sul gas naturale, la traslazione dell'imposta può avvenire qualora il contribuente tenuto al pagamento sia anche il consumatore finale del gas e, cioè, utilizzi direttamente il prodotto per la produzione di energia elettrica, posto che in tal caso il contribuente di fatto o soggetto inciso coincide col consumatore dell'energia elettrica prodotta.

Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)