Sez. 5, Sentenza n. 22067 del 05/08/2024 (Rv. 672249-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Riconoscimento dell'aliquota agevolata al consumatore finale - Diritto del fornitore al rimborso - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul gas metano, il diritto del fornitore al rimborso dell'imposta, in conseguenza del riconoscimento, al consumatore finale, del regime agevolato per l'impiego di gas naturale per usi industriali, spetta a decorrere dalla data in cui il consumatore finale predetto ha presentato la relativa istanza all'autorità finanziaria.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)