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Sez. U - , Ordinanza n. 4869 del 15/02/2022 (Rv. 663905 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Determinazione delle modalità per la fruizione di tariffe incentivanti - Atto di natura generale - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Fondamento - Cognizione incidentale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2022-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663905-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Esula dalla giurisdizione tributaria la controversia concernente l'impugnazione di un provvedimento mediante il quale l'Agenzia delle entrate abbia individuato le modalità di presentazione, ed il contenuto essenziale, della comunicazione per il mantenimento del diritto a beneficiare di tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, posto che il potere di annullamento delle commissioni tributarie riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, o a questi assimilabili, da cui esula l'impugnazione di atti suscettibili di coinvolgere un numero indeterminato di soggetti, con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti, come si evince dall'art. 7, comma 5, del suddetto decreto che circoscrive il potere di cognizione del giudice tributario, in ordine a un regolamento o a un atto generale rilevante ai fini della decisione, nei confini della cognizione incidentale.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)