Sez. U - , Sentenza n. 30991 del 27/12/2017 (Rv. 646962 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Atti di determinazione delle aliquote delle tasse - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie concernenti i decreti di determinazione delle aliquote delle tasse portuali esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, posto che il potere di annullamento ti tali organie riguarda soltanto gli atti tipici di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 o a questi assimilabili, mentre non può trovare spazio l’impugnazione dinanzi ad esse di atti suscettibili di coinvolgere un numero indeterminato di soggetti, con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione tributaria con riferimento a due decreti emessi da un’Autorità Portuale con i quali si erano disposti altrettanti aumenti delle aliquote utili a determinare la tassa portuale in relazione a talune voci merceologiche).
Riferimenti normativi: DPR 28/05/2009 num. 107, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)