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Sez. 1, Sentenza n. 3470 del 29/11/1971 (Rv. 355096 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NORME PROCESSUALI ORDINARIE - APPLICABILITA - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355096-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NORME PROCESSUALI ORDINARIE - APPLICABILITA - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

Ove si consideri che, a norma del settimo comma dell'art 82 del tu 16 maggio 1960, n 570 (nel testo modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 espressamente richiamato dal primo comma dell'art 19 della legge n 108 del 17 febbraio 1967), nei giudizi elettorali si applicano le norme del codice di procedura civile, salvo quando 'diversamente dispostè, deve ritenersi che anche da tali giudizi valgono le norme processuali ordinarie e, quindi, anche le Disposizioni riguardanti la possibilita della rinuncia agli Atti del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)