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Sez. 1, Sentenza n. 7465 del 17/06/1992 (Rv. 477798 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Consulenza tecnica immunoematologica - Rilevanza probatoria.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477798-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, con la consulenza tecnica immunoematologica, con la quale il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, si dà luogo nel processo all'accertamento di un fatto (biologico), di per sè suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari. In siffatta ipotesi, pertanto, il giudice non utilizza la consulenza per valutare la prova offerta dall'attore, bensì acquisisce la conoscenza di un fatto giuridicamente essenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)