Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 17/02/2006 (Rv. 586793 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - IN GENERE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) | Giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni in esito alle indagini di cui all'art. 74 legge adoz. - Consulenza tecnica d'ufficio - Valore di fonte di prova - Configurabilità - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - IN GENERE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO)
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 264, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)