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Sez. 4, Sentenza n. 2033 del 24/06/1969 Ud. (dep. 30/10/1969) Rv. 113131 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -COLPA E CONCORSO DI COLPE - MISURA DELL'EFFICIENZA CAUSALE DELLE COLPE CONCORRENTI -OBBLIGO DI DETERMINAZIONE PER IL GIUDICE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113131-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -COLPA E CONCORSO DI COLPE - MISURA DELL'EFFICIENZA CAUSALE DELLE COLPE CONCORRENTI -OBBLIGO DI DETERMINAZIONE PER IL GIUDICE - CONDIZIONE.*

Solo se vi sia stata Costituzione di parte civile, il giudice di merito e tenuto a determinare la misura dell'efficienza causale delle riconosciute colpe concorrenti, poiche tale Determinazione dovra spiegare i propri effetti nel giudizio per la Determinazione, in concreto, della misura del danno da risarcirsi. Quando invece non vi sia stata Costituzione di parte civile, la Determinazione in percentuale non deve ritenersi necessaria, purche il giudice mostri di aver tenuto adeguato conto dell'accertata colpa concorrente, nello stabilire la entita della pena. (V 110257, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)