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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019 (Rv. 655812 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO | Processo tributario - Impugnazione dell'atto successivo fondata su vizio dell'atto presupposto - Competenza.
Stato
decisa il 2019-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655812-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)