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Sez. T, Ordinanza n. 1539 del 23/01/2026 (Rv. 677726-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO | Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore - Impugnazione dell'atto - Competenza territoriale - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677726-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

In materia di contenzioso tributario, quando non vengono in rilievo tributi locali e l'agente della riscossione appartiene a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore, se il contribuente impugna un atto dell'agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)