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Sez. 2, Sentenza n. 3404 del 24/11/1971 (Rv. 354973 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - TERMINE - DECORRENZA - ARTT 936 E 938 COD CIV - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354973-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - TERMINE - DECORRENZA - ARTT 936 E 938 COD CIV - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*

Il principio secondo cui il termine concesso al proprietario per opporsi alla costruzione da altri eseguita in buona fede decorre dall'effettivo inizio della costruzione si riferisce all'ipotesi prevista dall'art 938 cod civ, in cui, ove non sia stata fatta opposizione nel termine predetto, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo attribuire al costruttore la proprieta dell'edificio e del suolo occupato. Per contro, nel caso previsto dall'art 936 cod civ, in cui la legge stabilisce espressamente la decorrenza del termine per l'Azione dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione, la ratio della norma induce a ritenere che il momento iniziale della decorrenza del termine non possa coincidere con l'inizio della attuazione delle opere, non essendo neppure configurabile in tale momento quella valutazione di convenienza insita nella scelta, che e rimessa al proprietario, tra la facolta di ritenere le opere e la facolta di obbligare colui che le ha fatte, a toglierle (art 936 primo comma). (V 2078'67, mass n 329180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)