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Sez. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994 (Rv. 485047 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Uso della cosa comune - Estensione e limiti - Uso a servizio di cosa di proprietà esclusiva | Strada comune destinata in origine a servire alcuni determinati fondi di proprietà esclusiva - Passaggio da parte di un comunista per accedere ad altro fondo di sua proprietà esclusiva - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485047-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Uso della cosa comune - Estensione e limiti - Uso a servizio di cosa di proprietà esclusiva

Posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origine destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, né nell'impedimento dell'altrui pari diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)