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Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 23/03/1995 (Rv. 491342 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Uso più intenso da parte di un condomino - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491342-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

La nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe nell'utilizzare la cosa medesima deve consentire agli altri, a norma dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nel senso di uso identico perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio. Ne deriva che per stabilire se l'uso più intenso da parte di un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio fra i partecipanti al condominio - e perciò da ritenersi non consentito a norma dell'art. 1102 - non deve aversi riguardo all'uso fatto in concreto di detta cosa da altri condomini in un determinato momento, ma di quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)