Sez. L, Ordinanza n. 395 del 05/01/2024 (Rv. 669657-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Rinuncia transattiva del lavoratore licenziato al diritto all’indennità sostitutiva - Incidenza sull’obbligo datoriale di versamento dei relativi contributi previdenziali - Esclusione. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO
Attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento dei
contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione.
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)