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Sez. L, Sentenza n. 17670 del 13/08/2007 (Rv. 599934 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Transazione stipulata tra lavoratore e datore - Somme corrisposte a fronte delle rinunzie contenute nell'accordo transattivo - AssoggettabilitĂ  a contribuzione.
Stato
decisa il 2007-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599934-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

In tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio riportato, ha riformato la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte a fronte delle rinunzie contenute in un accordo transattivi intervenuto tra datore e lavoratore in considerazione del carattere novativo di questo).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)