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Sez. 1 - , Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 (Rv. 644762 - 02)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Successione nei debiti degli ex soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione - Percezione di somme quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2017-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644762-02

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)